MISE: agevolazioni per la riqualificazione delle aree colpite da crisi industriale

Pubblicato il 1 settembre 2015 · Finanziamenti & Contributi

Con DECRETO 9 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03 agosto, e successiva circolare integrativa del 6 agosto 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato  termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree colpite da crisi industriale, al fine di promuoverne il rilancio attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori.

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SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni le piccole, medie e grandi imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
  • esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l’attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.

PROGRAMMI AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni previste:

  • i programmi di investimento produttivo diretti:
    • alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
    • all’ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
    • alla realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino servizi inerenti attività turistiche;
    • all’acquisizione di attivi di uno stabilimento;
  • i programmi di investimento per la tutela ambientale diretti a:
    • innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa;
    • consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
    • ottenere una maggiore efficienza energetica;
    • favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
    • promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
    • promuovere il risanamento di siti contaminati;
    • promuovere il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti;
  • i progetti per l’innovazione dell’organizzazione, per un ammontare non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti ammissibili.

I programmi di investimento devono riguardare riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di crisi e devono altresì riguardare le seguenti attività economiche:

  • estrazione di minerali da cave e miniere;
  • attività manifatturiere;
  • produzione di energia;
  • attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.

In particolare, ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un’unica unità produttiva, prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro, essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni, essere realizzato entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni, prevedere un programma occupazionale caratterizzato da un incremento degli addetti, da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato pari al 50 per cento degli investimenti ammissibili.

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PROCEDURA DI ACCESSO

Le domande di agevolazione presentate dalle società che intendono realizzare i programmi di investimento nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale sono esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi a un programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, dovranno essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati in relazione all’area di crisi industriale complessa ovvero non complessa di ubicazione del programma di investimento; tali schemi saranno resi disponibili dal Soggetto gestore in un’apposita sezione del sito sopra indicato almeno 30 giorni prima rispetto all’apertura dello sportello. 

Per scaricare il decreto e la circolare clicca qui

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

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