Nuova Sabatini
Cosa è
Il decreto 27 novembre 2013 – emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e in attuazione della norma del Dl Fare – istituisce un nuovo strumento per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (pmi) e per accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
A chi serve
La misura si rivolge alle pmi che operano in tutti i settori, compresi agricoltura e pesca.
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nei settori:
- dell’industria carboniera;
- delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Cosa finanzia
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software, tecnologie digitali e impianti fotovoltaici.
Gli investimenti, avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, devono riguardare:
- la creazione di una nuova unità produttiva;
- l’ampliamento di un’unità produttiva esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente;
- l’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
Quanto finanzia
La misura prevede:
- l’istituzione presso Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di un plafond di risorse (fino a un massimo di 5 miliardi) che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Mise ( sentito il Mef), l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e Cdp, potranno utilizzare per concedere alle PMI finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti sopra descritti;
- l’erogazione da parte del Mise di un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati. Lo stanziamento complessivo di bilancio è pari a 385,8 milioni di euro per gli anni 2014-2021. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
- la possibilità di usufruire della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), fino alla misura massima prevista dalla normativa in vigore (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario di cui al punto 1, con priorità di accesso.
In quanto tempo
Il finanziamento deve avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.
Cosa bisogna fare
Per accedere al finanziamento l’impresa deve presentare alla banca, all’ atto della richiesta del finanziamento, una dichiarazione-domanda per l’accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Una volta che la banca ha adottato la delibera di finanziamento, il Mise procede, in tempi molto contenuti, alla concessione del contributo e a darne comunicazione all’impresa.
L’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.
A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI).
Per maggiori informazioni sull’elenco delle banche e degli intermediari finanziari interessati ad aderire consultare il sito dell’ABI, che ha predisposto una pagina dedicata.
Attenzione a....
- Nel settore dei trasporti le spese relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.
- Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti all’articolo 4, comma 3, del regolamento (CE) 1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, come definiti dall’articolo 2, punto 17, del suddetto regolamento.
- Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (CE) 736/2008.
- Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato.
- Le agevolazioni non possono essere concesse per attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.
Faq
Quali sono i passi operativi per accedere alle agevolazioni in oggetto e in particolare quali sono le modalità di compilazione e invio della domanda?
La domanda, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della circolare, utilizzando i moduli che saranno pubblicati nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet www.mise.gov.it.
La domanda così compilata, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria (dichiarazione per informazioni antimafia e procura), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni. L’adempimento relativo all’imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa (Art. 8 DM 27 novembre 2013 – P.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).
Quali sono i soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni?
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:
a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER (Art. 3 DM 27 novembre 2013).
La misura è estesa a tutto il territorio nazionale comprese le regioni a statuto speciale?
Si, è sufficiente che l’impresa abbia una sede operativa in Italia.
(Art. 3 DM 27 novembre 2013)
Può presentare domanda di agevolazione un’impresa che opera nel settore trasporti?
Si, ma nel rispetto dei limiti e delle condizioni relative alle spese ammissibili stabiliti nel regolamento comunitario applicabile per settore (regolamento GBER).
(Art. 5 DM 27 novembre 2013).
E’ ammissibile l’acquisto di un impianto fotovoltaico?
L’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di ”impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)
Quali altre forme di agevolazione sono cumulabili?
- Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del regolamento GBER.
- Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all’articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime e importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento.
- Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.
(Art. 7 DM 27 novembre 2013)
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La documentazione
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