Nuova Sabatini: ulteriori istruzioni per richiedere i contributi

Pubblicato il 7 aprile 2014 · Finanziamenti & Contributi

Contributi_Nuova Sabatini

Con circolare direttoriale del 26 marzo 2014, n. 10677, il MISE ha pubblicato le ulteriori istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi previsti dal Bando Beni strumentali (Nuova Sabatini), per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (PMI). In particolare le istruzioni riguardano:

  • termini per l’erogazione dei contributi;
  • cumulo degli aiuti de minimis;
  • imprese in difficoltà.

Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, l’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto  27 novembre 2013 ai sensi del quale  il finanziamento  deve  “essere  erogato  in  un’unica  soluzione,  entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del contratto  di  finanziamento”,  nonché  le  conseguenti  clausole, sono da intendersi rispettate anche nel caso di  erogazioni, sempre  entro  30  giorni  dalla  stipula  dei  relativi  contratti,  dell’intero  importo  del finanziamento  bancario o in locazione finanziaria su appositi conti tecnici dedicati, che consentano l’univoca riferibilità delle somme erogate alle relative imprese beneficiarie. In tal caso:

  • la  cessione  in  garanzia a  CDP,  per  l’intero  importo  del  finanziamento  all’impresa beneficiaria, avverrà al momento dell’erogazione sul conto tecnico dedicato;
  • i  soggetti  finanziatori  disporranno  nel  tempo  i  pagamenti,  in  favore,  a  seconda  dei  casi,  delle imprese beneficiarie ovvero direttamente dei fornitori, a valere sulle disponibilità dei conti tecnici dedicati, entro il periodo di preammortamento  o  di  prelocazione  definiti  contrattualmente  e, comunque, nel  caso della locazione finanziaria,  qualora non fosse  previsto un periodo  di prelocazione, entro la data di consegna del bene, che dovrà avvenire non oltre dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento;
  • il periodo di preammortamento e il periodo di prelocazione del finanziamento, dove previsti contrattualmente,  decorreranno  dall’erogazione  delle  somme  da  parte  della  banca/intermediario finanziario sul conto tecnico dedicato;
  • al  termine del  periodo di  preammortamento o di prelocazione ovvero alla consegna del bene nel caso  della  locazione  finanziaria  per  la  quale  non  sia  contrattualmente  previsto  un  periodo  di prelocazione,  eventuali  importi  residui  sui  conti  tecnici  dedicati  saranno  oggetto  di  estinzione anticipata,   con  conseguente  riduzione   del   finanziamento,   rideterminazione   del   contributo  e restituzione  della  corrispondente  quota  di  provvista  a  CDP,  sulla  base  della  vigente  disciplina normativa e convenzionale.

Invece in riferimento ai   nuovi   regolamenti   della Commissione europea in materia di aiuti de minimis per i diversi settori, ad eccezione della pesca e acquacoltura, la disciplina relativa al  cumulo dei contributi con le agevolazioni  concesse a  titolo  de  minimis  deve  intendersi  estesa,  per le  imprese  diverse  da quelle agricole  e  della  pesca,  al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre 2013.

Tuttavia la  stessa disciplina è da riferire anche,  per le  imprese agricole, al regolamento  (UE)  n.   1408/2013  della  Commissione,  del   18  dicembre  2013.  Pertanto, qualora l’impresa benefici  di  aiuti  che  ricadano  nell’ambito  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n. 1408/2013, gli stessi risulteranno cumulabili secondo le modalità ed i limiti ivi previsti.

Per ciò che concerne le imprese in difficoltà, infine, si  deve  fare riferimento agli  Orientamenti comunitari sui contributi dello Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella GU C 244 dell’ 1/10/2004, da applicare in toto salvo diversa specificazione.

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