Codice tributo per fruire del credito d’imposta

Pubblicato il 25 novembre 2015 · Incentivi Ricerca e Innovazione

codice tributo

Con comunicato stampa del 25 novembre 2015 l’Agenzia delle Entrate comunica il codice tributo con cui le imprese, a partire dal 1° gennaio 2016, potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (Dl n. 190/2014).

Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il nuovo codice tributo “6857” denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145” è stato istituito con la risoluzione n. 97/E pubblicata oggi dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo va inserito nella sezione “Erario” del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Risoluzione n. 97/E

Fonte:www.agenziaentrate.gov.it

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