Il decreto attuativo relativo al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ha finalmente ottenuto parere positivo dalla Corte dei Conti. Si conclude così l’iter per la piena operatività della misura, come riscritta dalla legge di stabilità 2015 (L.190/2014).
Puoi scaricare qui il testo del decreto attuativo del 27 maggio 2015 (pubblicato sul sito del Mef), che è ora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la relazione illustrativa.
Il decreto consta di 10 articoli.
L’articolo 1 individua l’oggetto del decreto, precisando che lo stesso contiene le disposizioni necessarie per dare attuazione all’incentivo, sotto forma di credito di imposta, agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, comprese quelle concernenti le modalità di verifica e di controllo delle spese sostenute.
L’articolo 2, contiene l’elenco delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta e di quelle escluse dal beneficio.
L’articolo 3 disciplina l’ambito soggettivo, ammettendo al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
L’articolo 4 elenca i costi ammissibili al credito di imposta.
L’articolo 5 individua la misura dell’agevolazione concedibile e le modalità di calcolo della stessa.
L’articolo 6 disciplina le modalità di fruizione nonché il regime fiscale del credito di imposta.
L’articolo 7 sancisce l’obbligo per le imprese beneficiarie di conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito di imposta in questione, tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità degli stessi.
L’articolo 8 disciplina le attività di controllo in ordine alla corretta fruizione del credito di imposta in questione da parte dell’Agenzia delle entrate.
L’articolo 9 prevede la cumulabilità del credito di imposta di cui al presente decreto con l’agevolazione prevista dall’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati).
L’articolo 10 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze effettua, con cadenza mensile, il monitoraggio delle fruizioni del credito di imposta di cui al presente decreto, per la verifica che le stesse avvengano nei limiti dell’onere ascritto al credito di imposta stesso, valutato in 255,5 milioni di euro per il 2015, 428,7 milioni di euro per il 2016, 519,7 milioni di euro per il 2017, 547 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 164 milioni di euro per l’anno 2020.
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