Lo scorso 16 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare N.5/E avente ad oggetto: Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Tale documento fornisce istruzioni, chiarimenti e linee guida su come applicare il nuovo credito di imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015. Tra le novità illustrate dalla Circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate, spazio alla cumulabilità del credito di imposta con altri bonus.
La misura del nuovo credito di imposta riconosce, per i periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino al periodo in corso al 31/12/2019, a tutte le imprese – senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato – che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito di imposta pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015.
La misura del credito è elevata al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extramuros” (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative).
La misura non presenta, pertanto, profili di selettività, ma ha una portata applicativa generale che ne assicura la compatibilità con i vincoli in materia di aiuti di Stato.
Scarica qui la Circolare N.5/E.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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