L’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), interamente sostituito dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha introdotto un incentivo a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015 sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento dell’incentivo. La misura agevolativa riconosce un credito di imposta:
- per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2020;
- commisurato, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolati, all’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2014 e nei due precedenti;
- in misura pari al 50% dell’eccedenza riferibile ai costi per il “personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo”, alle quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, alle spese per i contratti di ricerca c.d. extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative, nonché ai costi di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
- subordinato alla condizione che nel periodo d’imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo rientranti tra quelle ammissibili di importo almeno pari a 30.000 euro;
- entro il tetto massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario.
La disciplina del credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo pone una serie di problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da operazioni di riorganizzazione aziendale, quali, principalmente, fusioni, scissioni e conferimenti di azienda o rami aziendali (c.d. operazioni straordinarie), che possono essere intervenute anche nel corso del triennio rilevante per il calcolo del parametro storico di riferimento.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare CIRCOLARE N. 10/E del 16/05/2018 (scarica qui) che illustra i criteri di determinazione del credito in presenza di operazioni straordinarie.
Fonte: Agenzia delle entrate
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