Finanziamenti per imprese miste operanti in PVS

Pubblicato il 22 maggio 2015 · Finanziamenti & Contributi

imprese miste

Il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) con delibera n.34 del 20 febbraio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.113 del 18-5-2015, definisce le modalità di accesso al Fondo di garanzia per i finanziamenti in favore di imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste, nuove o già esistenti, da realizzarsi con la partecipazione di investitori pubblici o privati locali in determinati Paesi in via di sviluppo, quali:

  • Paesi HIPC (Heavily indebted poor countries – Paesi poveri altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati);
  • Paesi individuati annualmente dalla Banca mondiale come «low and lower middle income» (Paesi a basso/medio reddito);
  • Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) in base ai documenti sulla programmazione annuale e pluriennale delle attivita’ di cooperazione allo sviluppo e relative linee guida.

La dotazione finanziaria messa a disposizione dal Fondo per la concessione di garanzie fino all’80% dell’ammontare del finanziamento agevolato nel caso delle imprese di piccole e medie dimensioni e fino al 60% del valore del finanziamento nel caso delle grandi imprese, è pari a 10 milioni di euro.

Le imprese che possono richiedere la garanzia, al momento della presentazione della domanda, devono:

  • Essere iscritte nel registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente sul territorio nazionale o al registro delle imprese di pesca;
  • possedere almeno il 20% del capitale sociale dell’impresa mista;
  • essere attive da almeno tre anni nello stesso settore di attività dell’impresa mista;
  • essere valutate economicamente e finanziariamente sane dal gestore del Fondo di garanzia.

Il Fondo garantirà le imprese italiane che realizzeranno investimenti nei seguenti ambiti:

  • industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;
  • artigianato;
  • microfinanza, servizi di microimprenditorialità, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile;tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
  • servizi locali di pubblico interesse nei settori dell’energia, delle comunicazioni, dell’acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
  • formazione professionale ed educazione;
  • fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali.

La domanda di ammissione alla garanzia può essere presentata al Ministero degli Affari esteri

  1. sia contestualmente, sia successivamente alla richiesta del finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell’art. 27 della legge n. 125/2014 (richiesta contestuale);
  2. sia successivamente alla domanda di finanziamento agevolato ai sensi della normativa sopracitata (richiesta successiva).

La richiesta di ammissione al Fondo di garanzia deve essere inoltrata utilizzando apposito modulo di domanda, da inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R.

Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia assegna alle domande un numero di posizione identificativo e comunica mediate Posta elettronica certificata (PEC) ai soggetti beneficiari finali, entro quindici giorni lavorativi decorrenti dall’arrivo delle richieste presso il Soggetto gestore stesso, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell’unita’ organizzativa competente per l’istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilita’.

Per maggiori approfondimenti Delibera n.34/2015

Fonte: www.abruzzosviluppo.it 

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