Dal Ministero dello Sviluppo Economico arrivano importanti novità per l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi. Il Fondo di Garanzia è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000, che ha lo scopo di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese (Pmi), mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Con decreto ministeriale 24 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio, sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale, per la concessione della garanzia a portafogli di finanziamenti erogati alle Pmi. L’ammontare del portafoglio cui è possibile concedere la Garanzia del Fondo è compreso fra 50 e 300 milioni di euro, con tetto minimo di 25 mln per operazioni di controgaranzia.
I finanziamenti devono:
- essere direttamente finalizzati all’attività di impresa;
- rientrare nelle tipologie di operazioni già considerate ammissibili;
- essere concessi ed erogati dopo la delibera di accoglimento ed entro la data di chiusura del portafoglio di finanziamenti;
- avere durata compresa tra 18 e 60 mesi, con eventuale periodo di preammortamento;
- essere di importo non superiore all’1% del portafogli o al 2% in caso di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
- non essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dallo stesso finanziatore (o appartenente allo stesso gruppo bancario);
- non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.
Possono essere in portafoglio operazioni di rinegoziazione del debito, a patto che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere.
Per ogni beneficiario il tetto del finanziamento ammissibile resta 2,5 milioni con copertura dell’80%. Il Fondo può intervenire con la concessione di:
- una garanzia diretta, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto responsabile dell’erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti;
- una controgaranzia, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto richiedente, garante di primo livello del soggetto finanziatore con il quale collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti.
I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le Pmi, comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, a esclusione di quelli ritenuti sensibili dall’Unione europea. Sono, inoltre, soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese, e le società consortili miste.
La richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti deve essere inoltrata al Gestore del Fondo, Mediocredito Centrale, utilizzando l’apposito modulo di richiesta mediante fax al numero 06.4791.5005, raccomandata A/R o posta elettronica certificata all’indirizzo fdgammissione@postacertificata.mcc.it.
Mediocredito Centrale procede all’istruttoria delle richieste, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. Le proposte relative alle richieste di garanzia sono deliberate entro 45 giorni dalla data di arrivo o di completamento della richiesta. I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti, versano al Fondo una commissione ’una tantum’ in misura pari all’1% dell’importo garantito.
Per scaricare il Decreto 24 aprile 2014 del MiSE clicca qui
©RIPRODUZIONE RISERVATA
©RIPRODUZIONE RISERVATA