Mobile Imbottito

Cosa è

Il decreto ministeriale 4 settembre 2013 disciplina il bando che seleziona e finanzia programmi di sviluppo sperimentale, finalizzati al consolidamento e al recupero di competitività delle imprese operanti nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito (Ferrandina, Matera, Montescaglioso, Pisticci, Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Modugno, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Ginosa e Laterza).

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto ammontano a euro 20.000.000,00 (ventimilioni).

A chi serve

Possono beneficiare delle agevolazioni:

  • le imprese che esercitano le attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
  • le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriali;
  • le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
  • centri di ricerca con personalità giuridica autonoma.

Le imprese, inoltre, dovranno avere un’unità produttiva attiva nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito alla data di pubblicazione del decreto (4 settembre 2013).

Cosa permette di fare

Il bando finanzia programmi che prevedono la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo.

Cosa finanzia

Per essere ammessi alle agevolazioni i programmi devono:

  • prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 600.000,00 (seicentomila) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);
  • prevedere che i costi siano sostenuti integralmente in unità produttive ubicate nei territori dei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito; esclusivamente per gli Organismi di ricerca, co-proponenti del progetto, le spese potranno essere sostenute in territori diversi da quelli dei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito nel limite massimo del 30 per cento del valore complessivo del progetto.

Quanto finanzia

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme:

  • finanziamento agevolato;
  • contributo alla spesa.

Il finanziamento agevolato è concesso per un ammontare pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili e prevede una durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a 4 anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet. In ogni caso il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,5 per cento.

Oltre al finanziamento agevolato può essere concesso un contributo alla spesa in misura massima pari al 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili. Tale percentuale può essere maggiorata di 10 punti percentuali per i programmi realizzati da imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per i programmi realizzati da imprese di piccole dimensioni e da Organismi di ricerca.

In quanto tempo

I programmi ammessi alle agevolazioni devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi.

Cosa bisogna fare

Le domande di agevolazione potranno essere presentate, a partire dal 3 febbraio 2014, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dps.iai.div8@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente i moduli disponibili nella sezione “Area del mobile imbottito della Murgia” del sito internet del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it.

Quando scade

Il ricevimento delle domande di agevolazione avverrà fino al 5 maggio 2014.

Attenzione a....

  • Le imprese possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro e con Organismi di ricerca, purché la maggioranza di tali soggetti sia in possesso dei requisiti di accesso al finanziamento.
  • Qualora i progetti siano presentati congiuntamente da più imprese, devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del programma proposto.

Faq

Un programma avviato precedentemente alla presentazione della domanda può essere finanziato?

Per essere ammessi alle agevolazioni i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attività del personale interno. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro 30 giorni dalla data del primo titolo di spesa o dell’ inizio attività del personale interno.

Cosa deve prevedere, nello specifico, un contratto di rete stipulato tra soggetti che presentino congiuntamente un programma d’investimento?

Un contratto di rete deve prevedere:

  1. la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; in particolare, ciascun proponente deve sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili del programma;
  2. la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, ali ’utilizzo e alla diffusione dei risultati del programma di sviluppo;
  3. l’individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
  4. una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del programma, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.

Quali requisiti devono possedere gli Organismi di ricerca che partecipano ai programmi d’investimento?

Per ”Organismi di ricerca” il decreto intende i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento e iii) le cui capacità di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un’influenza sugli stessi, ad esempio in qualità di azionisti o membri.

Che durata dovranno avere i programmi d’investimento ammessi alle agevolazioni?

I programmi ammessi alle agevolazioni devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi.

In base a quali criteri verranno valutate le domande di agevolazioni?

Le domande di agevolazioni saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto (punteggio massimo 20 punti). Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

  • capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;
  • qualità delle collaborazioni, con particolare riferimento agli Organismi di ricerca coinvolti, sia in qualità di proponenti che in qualità di consulenti;
  • fattibilità tecnica del progetto, con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;

b) qualità tecnica del progetto (punteggio massimo 20 punti). Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

  • rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell’arte nazionale e internazionale;
  • tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

c) impatto del progetto (punteggio massimo 20 punti). Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

  • interesse industriale all’esecuzione del programma, in relazione all’impatto economico dei risultati attesi;
  • potenzialità di sviluppo del mercato di riferimento e capacità di penetrazione in nuovi mercati.

Che cosa s’intende con l’espressione “sviluppo sperimentale”?

L’ espressione “sviluppo sperimentale” si riferisce all’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

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