HORIZON 2020 – Condizioni per la partecipazione

Pubblicato il 7 gennaio 2014 · Programma Horizon 2020

Horizon 2020: Quali sono le condizioni minime applicate per la partecipazione alle calls?

La maggior parte dei progetti finanziati dall’UE sono progetti di collaborazione. Le condizioni minime che si applicano per la partecipazione alle calls di Horizon 2020 sono stabilite dal Regolamento (EU) N.1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 e sono:

Almeno tre soggetti giuridici partecipano ad un’azione;

I tre soggetti giuridici sono stabiliti in differenti Stati Membri dell’Unione o paesi associati;

I tre soggetti giuridici sono indipendenti l’uno dall’altro.

Horizon 2020A norma dell’art.8, due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall’altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell’altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l’altro. In particolare il controllo può assumere una delle seguenti forme:

a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

La condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato in caso:

a) di azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER);

b) dello strumento per le PMI (SME Instrument);

c) di azioni di cofinanziamento del programma;

d) di azioni di coordinamento e sostegno ed azioni di formazione e mobilità

e) di casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro. Naturalmente in questi ultimi potranno essere previste condizioni aggiuntive sulla base di specifiche esigenze.

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

InResLab


©RIPRODUZIONE RISERVATA


Contattaci per saperne di più