Importanti novità nel settore del biometano: dopo un attesa di oltre due anni e mezzo, dallo scorso dicembre è entrato in vigore il decreto che disciplina l’incentivazione del biometano immesso nella rete dei gasdotti. Il Dm 5 dicembre 2013 nasce con lo scopo di promuovere l’uso del biometano per autotrazione e per il suo uso in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con la finalità di promuovere lo sviluppo di tale risorsa energetica e con un occhio di riguardo per gli impianti più piccoli e più alla portata delle imprese agrozootecniche.
Nello specifico le modalità di incentivazione previste dal decreto sono tre, a seconda che il biometano:
- sia immesso in rete,
- usato per la cogenerazione,
- venduto come carburante per i trasporti.
Per l’immissione in rete il produttore di biometano ha diritto per 20 anni a una tariffa premio pari al doppio del prezzo del mercato del gas naturale nel 2012, meno il prezzo mensile del gas stesso, nel caso in cui si venda il gas direttamente sul mercato. Sono previste maggiorazioni del 10% per gli impianti più piccoli, con capacità produttiva inferiore ai 500 metri cubi standard ora (500 Sm3/ora) e una riduzione del 10% per i più grandi, oltre i 1000 Sm3/ora. Per gli impianti sotto i 500 Sm3/ora è prevista la possibilità, invece di vendere il gas sul mercato, di optare per il ritiro dedicato da parte del GSE di tutto il biometano al valore pari al doppio del prezzo di mercato del gas al 2012. Gli impianti con una capacità produttiva tra 250 e 500 Sm3/ora, per accedere a questa facilitazione dovranno assicurare l’impiego di sottoprodotti (quelli definiti nella tabella 1A del dm 6 luglio 2012) o rifiuti, per una percentuale pari ad almeno il 50% in peso. Gli impianti alimentati esclusivamente da sottoprodotti hanno poi diritto ad una maggiorazione del 50% dell’incentivo.
Molto interessanti gli incentivi per il biometano immesso dal soggetto produttore nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti. Lo strumento di incentivazione individuato è quello del rilascio, per un periodo di 20 anni, di certificati di immissione in consumo di biocarburanti (decreto Mipaaf 29 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni). Il dlgs 28/11 ha già stabilito che ai biocarburanti ottenuti da sottoprodotti o da rifiuti sia riconosciuto il raddoppio dei certificati di immissione.
Per il biometano per autotrazione, secondo il decreto, le matrici che danno diritto al raddoppio sono la frazione biodegradabile dei rifiuti urbani; i sottoprodotti di cui al comma 5-ter, art. 33 del dlgs 28/11 (che non presentino altra attività produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di biocarburanti o a fini energetici); alghe e materie di origine non alimentare (tabella 1B dm 6 luglio 2012) e i sottoprodotti elencati nella tabella 1A dm 6 luglio 2012. Condizione necessaria per il riconoscimento di questa maggiorazione è che l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di biometano contenga l’indicazione di utilizzo esclusivo di una o più materie sopra richiamate. È contemplata anche l’eventualità che l’autorizzazione preveda la codigestione di sottoprodotti con altri prodotti di origine biologica in percentuale non superiore al 30% in peso. In questo caso la maggiorazione verrà riconosciuta sul 70% della produzione di biometano.
Interessante, poi, il bonus che dovrebbe invogliare le aziende agricole a diventare direttamente distributori di carburante: il soggetto produttore che, senza utilizzo della rete di trasporto e di distribuzione del gas naturale, immette il biometano in un nuovo impianto di distribuzione di metano per autotrazione realizzato a proprie spese, potrà avere diritto per 10 anni a una maggiorazione del 50% dei certificati di immissione al consumo.
Infine, sono previsti incentivi per il biometano immesso nelle reti del gas naturale e utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Il premio è costituito dalle tariffe per l’energia elettrica prevista per il biogas al netto dei consumi energetici dell’impianto di cogenerazione ad alto rendimento. Va considerato che questa modalità consente una generazione elettrica con un’efficienza nettamente superiore a quella ottenuta direttamente dal biogas. L’utilizzo del biometano per la generazione elettrica sarà sottratto alle procedure di aste e registri, pur rientrando nei tetti massimi di spesa previsti per le rinnovabili non fotovoltaiche.
Il testo contempla la possibilità di riconvertire in tutto o in parte alla produzione di biometano un impianto a biogas esistente. Questa condizione sarà però penalizzata riconoscendo gli incentivi spettanti in misura pari al 40% se il biometano è immesso in rete o è destinato alla generazione elettrica, oppure del 70% se destinato ai trasporti.
Nell’attesa che entrino in vigore le norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso nell’autotrazione e per l’immissione nelle reti, il biometano introdotto nelle reti del gas naturale potrà essere soltanto quello derivante dalla digestione anaerobica di prodotti biologici e sottoprodotti, con la temporanea esclusione di quello prodotto dai rifiuti solidi urbani (Forsu) se non differenziati, da gas di discarica e dagli altri processi di depurazione e trattamento di fanghi e rifiuti.
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