Con circolare direttoriale del 26 marzo 2014, n. 10677, il MISE ha pubblicato le ulteriori istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi previsti dal Bando Beni strumentali (Nuova Sabatini), per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (PMI). In particolare le istruzioni riguardano:
- termini per l’erogazione dei contributi;
- cumulo degli aiuti de minimis;
- imprese in difficoltà.
Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, l’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto 27 novembre 2013 ai sensi del quale il finanziamento deve “essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento”, nonché le conseguenti clausole, sono da intendersi rispettate anche nel caso di erogazioni, sempre entro 30 giorni dalla stipula dei relativi contratti, dell’intero importo del finanziamento bancario o in locazione finanziaria su appositi conti tecnici dedicati, che consentano l’univoca riferibilità delle somme erogate alle relative imprese beneficiarie. In tal caso:
- la cessione in garanzia a CDP, per l’intero importo del finanziamento all’impresa beneficiaria, avverrà al momento dell’erogazione sul conto tecnico dedicato;
- i soggetti finanziatori disporranno nel tempo i pagamenti, in favore, a seconda dei casi, delle imprese beneficiarie ovvero direttamente dei fornitori, a valere sulle disponibilità dei conti tecnici dedicati, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione definiti contrattualmente e, comunque, nel caso della locazione finanziaria, qualora non fosse previsto un periodo di prelocazione, entro la data di consegna del bene, che dovrà avvenire non oltre dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento;
- il periodo di preammortamento e il periodo di prelocazione del finanziamento, dove previsti contrattualmente, decorreranno dall’erogazione delle somme da parte della banca/intermediario finanziario sul conto tecnico dedicato;
- al termine del periodo di preammortamento o di prelocazione ovvero alla consegna del bene nel caso della locazione finanziaria per la quale non sia contrattualmente previsto un periodo di prelocazione, eventuali importi residui sui conti tecnici dedicati saranno oggetto di estinzione anticipata, con conseguente riduzione del finanziamento, rideterminazione del contributo e restituzione della corrispondente quota di provvista a CDP, sulla base della vigente disciplina normativa e convenzionale.
Invece in riferimento ai nuovi regolamenti della Commissione europea in materia di aiuti de minimis per i diversi settori, ad eccezione della pesca e acquacoltura, la disciplina relativa al cumulo dei contributi con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa, per le imprese diverse da quelle agricole e della pesca, al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Tuttavia la stessa disciplina è da riferire anche, per le imprese agricole, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Pertanto, qualora l’impresa benefici di aiuti che ricadano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013, gli stessi risulteranno cumulabili secondo le modalità ed i limiti ivi previsti.
Per ciò che concerne le imprese in difficoltà, infine, si deve fare riferimento agli Orientamenti comunitari sui contributi dello Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella GU C 244 dell’ 1/10/2004, da applicare in toto salvo diversa specificazione.
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