Credito di imposta ricerca e innovazione: approvata la legge di stabilità

Pubblicato il 20 ottobre 2014 · Incentivi Ricerca e Innovazione

Il disegno di legge di stabilità 2015, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 15 ottobre, ridefinisce la sostanza del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto legge 145/2013 (Destinazione Italia).  All’articolo 7 del disegno di legge, si riporta quando segue:

“A tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonchè dal regime contabile adottato, che effettuano invenstimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito di imposta nella misura del 25% delle spese sostenute  in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

ricercaPer le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale, è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

Il credito di imposta è riconoscituo per un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese in attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mile euro.”

Rimangono invariate le attivita’ di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta:

  • lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalita’ l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita’ esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita’ commerciali.

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