Il D.L. n. 3 del 2015 ha introdotto la possibilità di costituire le società destinate all’iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative in deroga alla modalità ordinaria tramite atto pubblico previsto dal codice civile.
Nei giorni scorsi è stato pubblicato nella sezione Normativa del sito del MiSE, il decreto direttoriale 1 luglio 2016 riguardante l’”Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata startup innovative, a norma del decreto ministeriale 17 febbraio 2016”. Tale decreto approva le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata. Correlatamente, è stata pubblicata la Circolare 3691/C del 1 luglio 2016, recante le disposizioni applicative del decreto ministeriale 17 febbraio 2016 e del decreto direttoriale 1 luglio 2016 citato.
La scelta di concentrare il decreto attuativo sul tipo societario della s.r.l., è dettata da due ordini di ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle start up iscritte in sezione speciale e costituite in forma di s.r.l.; in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole, che il legislatore degli articoli 25 e seguenti del D.L. 179 del 2012 ha riservato alle start up s.r.l..
Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi a quanto previsto dal decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia il 20 luglio 2016. A partire da tale data, pertanto, gli atti costitutivi e gli statuti delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale, attraverso la piattaforma startup.registroimprese.it; ciò in via facoltativa e alternativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico.
Scarica qui il Decreto Direttoriale 1 luglio 2016 e qui la Circolare 3691/C del 1 luglio 2016.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
©RIPRODUZIONE RISERVATA
©RIPRODUZIONE RISERVATA